Art. 2.
(Sfruttamento).

      1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 50.000 euro, fatte salve in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale e la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici:

          a) chiunque abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di locali pubblici dove si esercita la prostituzione, o comunque li controlli, li diriga, li amministri ovvero partecipi alla proprietà, all'esercizio, alla direzione o all'amministrazione;

          b) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione;

          c) chiunque induca o favorisca l'esercizio della prostituzione di una persona o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o a qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

          d) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato, o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si adoperi per agevolarne la partenza;

          e) chiunque svolga un'attività in associazioni e organizzazioni nazionali o

 

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estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle citate organizzazioni o associazioni;

          f) chiunque in qualsiasi altro modo favorisca la prostituzione altrui o ne tragga un profitto.

      2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1, oltre alle sanzioni previste dalla presente legge, è revocata l'eventuale licenza di esercizio; in caso di recidiva, può essere ordinata, altresì, la chiusura definitiva dell'esercizio.